NIENTE REVERSE CHARGE PER I SOGGETTI AGRICOLI IN ESONERO IVA

by / lunedì, 27 aprile 2015 / Published in Articoli, L'Agricoltore Bresciano
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NIENTE REVERSE CHARGE PER I SOGGETTI AGRICOLI IN ESONERO IVA

La Legge n. 190/2014, cd. Legge di Stabilità per l’anno 2015, è intervenuta in materia di IVA disponendo l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’imposta mediante l’inversione contabile (cd. reverse charge) a nuove fattispecie. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 con la quale ha fornito i primi chiarimenti ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito soggettivo ed oggettivo delle nuove disposizioni. In particolare, nel paragrafo relativo ai soggetti esclusi dal reverse charge, viene chiarito che il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti IVA (es. annotazione fatture e tenuta registri IVA). Un esempio sono i produttori agricoli con un volume di affari non superiore a Euro 7.000 e costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli (vedi art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972).

Va ricordato che il meccanismo dell’inversione contabile si fonda sulla duplice registrazione nei registri IVA acquisto e vendite. Nel regime normale la fattura viene emessa senza IVA per essere poi liquidata dal committente il quale, a sua volta, integra la fattura con l’indicazione della aliquota e della relativa imposta per poi annotarla nei due registri. Nel caso invece di un imprenditore agricolo in regime speciale, l’imposta deve essere versata nella liquidazione IVA del mese o del trimestre di ricevimento della fattura.

L’estensione dell’inversione contabile alle nuove categorie di operazioni (es. servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) si applica nei confronti del committente, ovvero di colui che richiede il servizio. Tuttavia vi sono dei casi in cui il committente è un soggetto passivo IVA e viene esonerato dagli obblighi di registrazione delle fatture, rendendo di fatto inutile il meccanismo dell’inversione contabile. Ecco perché l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei confronti di alcune categorie di contribuenti, tra cui appunto gli agricoltori con un volume d’affare non superiore ad Euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, l’inversione contabile non si applica. In quest’ultimo caso, infatti, l’imprenditore agricolo dovrà dichiarare al prestatore del servizio il proprio status di modo che il prestatore possa emettere una fattura applicando l’IVA nei modi ordinari.

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PUBBLICATO SUL QUINDICINALE DI INFORMAZIONE DELL’UNIONE AGRICOLTORI DI BRESCIA ANNO LXII DAL 18 APRILE AL 2 MAGGIO 2015

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